Nel Codice della Strada non può mancare un articolo dedicato ai casi di sospensione e ritiro della patente, nonché l’ipotesi di reato. Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.
I casi di sospensione e ritiro della patente
Prima di analizzare i casi, bisogna capire prima di tutto le differenze tra il ritiro e la sospensione. La sospensione della patente è una sanzione amministrativa, e viene applicata in alcuni casi, come la guida in stato di ebrezza o l’eccesso di velocità, e tale sospensione può durare un paio di settimane o anche anni, a seconda sempre dei casi. Il ritiro della patente, invece, avviene se si riscontrano delle irregolarità, come il fatto di guidare con una patente non rinnovata oppure non si è più in possesso dei requisiti psicofisici.
In entrambi i casi, se si vuole riavere la patente, è necessario sottoporsi a revisione, ovvero il patentato si deve sottoporre a visita medica e rifare un’esame di idoneità. In caso che quest’ultima sia affetto da gravi patologie (che possono alterare la vista, in particolare), è ovvio che la patente non viene rinnovata.
L’articolo 223
Nell’articolo 223 del Codice della Strada, si specificano i casi in cui la patente viene ritirata per i ipotesi di reato. La prima sospensione avviene tramite gli agenti ed in seguito il prefetto verifica la validità di tale provvedimento. In un caso del genere, la patente può essere ritirata fino ad un massimo di due anni, e comunicato, secondo quanto stabilisce l’articolo 226 del Codice della Strada, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Se il titolare della patente è di un paese estero, il prefetto, nei quindici giorni successivi, emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il guidatore. Il cancelliere del giudice, poi, trasmette una copia dell’atto ed il guidatore può, secondo l’articolo 205, fare opposizione, e l’articolo 224 viene descritto il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.
Nell’articolo 222, poi, si specificano anche le sanzioni degli illeciti del Codice della Strada, che riguardano sempre il periodo di revoca della patente, che in media è di quindici giorni, ma può essere raddoppiato a seconda dei casi.